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Recovery Fund: ambiente, le linee guida UE

L'UE ha pubblicato le linee guida per l'utilizzo da parte degli Stati membri del Recovery Fund: non sarà ammesso il danno ambientale.

Recovery Fund: ambiente, le linee guida UE

Fonte immagine: Foto di Jai79 da Pixabay

L’Unione Europea ha approvato le linee guida definitive in merito all’utilizzo del Recovery Fund. Nello specifico sono stati indicati i “paletti” entro i quali i governi nazionali dovranno muoversi se vogliono utilizzare i fondi comunitari.

Alla base delle indicazioni fornite dall’UE, gli Stati nazionali potranno utilizzare i finanziamenti del Recovery Fund soltanto per iniziative che rispettino un requisito fondamentale: non arrecare un danno significativo all’ambiente. Presenti alla comunicazione ufficiale delle linee guida la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e António Costa, Primo Ministro portoghese e a capo della presidenza di turno del Consiglio Europeo.

La stessa Unione Europea ha ricordato in questi giorni l’importanza di tale provvedimento, in quanto offre la possibilità agli Stati membri di usufruire di 673 miliardi di euro. Di questi, ricorda Bruxelles, almeno il 37% dovrà essere investito in attività di contrasto ai cambiamenti climatici.

Recovery Fund e obiettivi ambientali

Entrando più nel merito del “non arrecare un danno significativo” è utile dare un’occhiata a quelli che sono gli obiettivi fissati dall’Unione Europea. In sostanza quando un’iniziativa del singolo Stato entrerà in conflitto con uno dei sei temi, elencati di seguito, l’attività non potrà sfruttare i capitali del Recovery Fund. Gli “obiettivi” sono:

  • Cambiamenti climatici – strategie di adattamento;
  • Cambiamenti climatici – mitigazione degli effetti del riscaldamento globale;
  • Acqua e risorse marine – utilizzo sostenibile delle risorse idriche, tutela degli ecosistemi marini;
  • Economia circolare, in tutte le sue forme;
  • Inquinamento – prevenzione e riduzione;
  • Biodiversità ed ecosistemi, tutela e recupero.

Ad esempio non potranno venire avallate iniziative che provochino importanti emissioni di CO2 o che influiscano negativamente sugli habitat (terrestri e marini). Ciascuno Stato dovrà fornire una valutazione DNSH (Do No Significant Harm) specifica per ognuno dei progetti previsti all’interno del Recovery Fund.

Automaticamente escluse dal RF tutte quelle iniziative che prevedono il finanziamento alla produzione di energia da combustibili fossili o per la realizzazione di infrastrutture riferibili a tali settori. Per quanto riguarda l’utilizzo di gas naturale, conclude l’UE, gli organi comunitari si riservano di valutare “caso per caso” in merito a eventuali eccezioni.

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