Il divieto di cumulo e le eccezioni previste dalla normativa(www.greenstyle.it)
L’INPS ha avviato una serie di rimborsi rivolti a pensionati che, pur avendo usufruito di misure di pensionamento anticipato.
Le regole che disciplinano le pensioni anticipate prevedono un divieto generale di cumulo tra l’assegno pensionistico e qualsiasi attività lavorativa, sia autonoma che subordinata, fino al compimento dell’età pensionabile ordinaria, fissata a 67 anni. In caso di violazione di questo divieto, l’INPS è autorizzata a richiedere la restituzione integrale delle somme percepite indebitamente.
Tuttavia, la normativa contempla importanti eccezioni: ad esempio, le collaborazioni occasionali con compensi fino a 5.000 euro annui sono escluse dall’obbligo di restituzione. Questa distinzione è stata spesso oggetto di interpretazioni divergenti e contenziosi legali, con sentenze contrastanti nei tribunali italiani.
Il caso emblematico del Tribunale di Vicenza e le sue conseguenze
Un episodio recente ha visto protagonista un pensionato che aveva usufruito di Quota 100 e che aveva svolto una breve attività come comparsa in una serie televisiva, incassando 78 euro. Nonostante il compenso modesto, l’INPS aveva richiesto la restituzione di circa 24.000 euro, corrispondente al totale della pensione percepita nel periodo in cui era stata svolta l’attività.
Il Tribunale di Vicenza ha però accolto il ricorso del pensionato, giudicando illegittima la richiesta di restituzione da parte dell’ente previdenziale. La sentenza ha sottolineato che il divieto di cumulo non può essere applicato in modo rigido in presenza di attività marginali o episodiche, che non costituiscono un lavoro continuativo o stabile. Tale pronuncia ha inoltre obbligato l’INPS a restituire le somme trattenute impropriamente.
Questa decisione riveste un’importanza cruciale, poiché potrebbe aprire un precedente per altri pensionati in situazioni analoghe. Coloro che hanno percepito pensioni anticipate ma hanno svolto incarichi occasionali o di modico valore economico potrebbero infatti ottenere un riconoscimento e un rimborso.

Le recenti interpretazioni giurisprudenziali impongono ora un riesame approfondito delle pratiche dell’INPS, con una differenziazione netta tra attività lavorative effettive e continuative e quelle marginali, che non giustificano la richiesta di restituzione integrale della pensione.
Gli interessati sono invitati a verificare la propria posizione previdenziale, in particolare nel caso in cui abbiano ricevuto notifiche di recupero somme da parte dell’INPS. È consigliabile rivolgersi a consulenti legali esperti per valutare la situazione alla luce delle sentenze più aggiornate.
Il caso di Vicenza dimostra come la giurisprudenza possa intervenire per correggere interpretazioni errate o eccessivamente rigide da parte dell’ente previdenziale, garantendo rimborsi anche consistenti a pensionati che avevano svolto attività marginali senza ledere i propri diritti.
Rimborso contributi e novità operative INPS
Oltre ai rimborsi legati al divieto di cumulo, l’INPS continua a gestire numerosi servizi relativi al rimborso di contributi previdenziali versati indebitamente da artigiani, commercianti, lavoratori agricoli, dipendenti pubblici e collaboratori iscritti alla Gestione Separata. Attraverso il portale ufficiale, è possibile presentare domande di compensazione o rimborso, segnalare inesattezze nella posizione assicurativa e gestire ricorsi amministrativi.
L’istituto ha recentemente aggiornato le procedure digitali per rendere più semplice e trasparente l’accesso ai rimborsi e alle compensazioni contributive, con un’attenzione particolare alle esigenze di categorie specifiche di lavoratori e pensionati. Il servizio MyINPS permette inoltre di monitorare in tempo reale lo stato delle richieste e di accedere a documenti utili come la Certificazione Unica e l’estratto conto.
Parallelamente, l’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con l’INPS, ha definito le tempistiche per i rimborsi IRPEF derivanti dalla dichiarazione dei redditi tramite Modello 730/2025. I pensionati riceveranno i rimborsi nella seconda mensilità successiva alla presentazione della domanda, tramite accredito diretto da parte dell’INPS.
Per i lavoratori dipendenti con sostituto d’imposta, i rimborsi arrivano in busta paga nel mese successivo alla presentazione della dichiarazione. I lavoratori autonomi senza sostituto d’imposta riceveranno invece i rimborsi direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con accrediti previsti tra dicembre 2025 e gennaio 2026 per importi inferiori a 4.000 euro.
Eventuali ritardi nei pagamenti possono essere causati da controlli fiscali o incongruenze nella dichiarazione, soprattutto in presenza di rimborsi superiori a 4.000 euro o dati incoerenti rispetto a dichiarazioni pregresse e Certificazioni Uniche.
Gli utenti possono consultare lo stato delle proprie pratiche attraverso il Cassetto Fiscale o rivolgendosi agli uffici territoriali di competenza, avvalendosi anche del supporto di CAF e professionisti abilitati.
