Cos’è il bonus adozioni internazionali e chi può richiederlo(www.greenstyle.it)
È stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che sancisce il bonus per il rimborso spese di queste categorie.
Questa misura rappresenta un significativo sostegno economico per le famiglie italiane che hanno affrontato le onerose procedure di adozione all’estero, con rimborsi che possono superare i 12.500 euro, e importi ulteriormente maggiorati per i minori con particolari esigenze di salute.
Il bonus per le adozioni internazionali è un contributo economico riconosciuto a coloro che hanno portato a termine un’adozione o un affidamento preadottivo all’estero entro il 2024. La misura è rivolta ai genitori adottivi residenti stabilmente in Italia, che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore da parte della Commissione per le adozioni internazionali, l’organo preposto alla vigilanza e regolamentazione delle procedure adottive internazionali.
In alternativa, possono accedere al bonus anche coloro che hanno fatto riconoscere in Italia un’adozione pronunziata da un tribunale straniero, anche quando la procedura sia stata condotta senza l’intermediazione di un ente autorizzato. Tale riconoscimento è fondamentale per la validità delle spese sostenute e per la possibilità di richiedere il rimborso.
Importi e modalità di rimborso: quanto spetta alle famiglie adottive
La misura si configura come un rimborso parziale delle spese documentate e certificate sostenute durante l’intero iter adottivo, che spesso supera i 20.000 euro tra costi amministrativi, traduzioni, legalizzazioni, viaggi e soggiorni all’estero, oltre agli oneri legati all’ingresso e all’inserimento del minore in Italia.
L’importo massimo del rimborso varia in base alla fascia Isee del nucleo familiare:
- Fino a 25.000 euro di Isee: rimborso fino a 12.500 euro
- Tra 25.000 e 40.000 euro di Isee: rimborso fino a 9.600 euro
- Oltre 40.000 euro di Isee: rimborso massimo di 7.000 euro
Nel caso in cui non venga presentata l’attestazione Isee, è comunque garantita la soglia minima di rimborso.
Un capitolo a parte riguarda gli adottati con “special needs”, ovvero bambini con condizioni di salute particolari o fragilità. In questi casi, il bonus base viene incrementato da un contributo aggiuntivo che varia dal 10% al 30% a seconda della fascia Isee, portando il sostegno complessivo fino a superare i 16.000 euro per le famiglie con redditi più bassi.
Le spese rimborsabili sono esclusivamente quelle connesse direttamente all’adozione e certificate dagli enti autorizzati, come ad esempio:
- Costi per la traduzione e legalizzazione dei documenti
- Spese per il rilascio dei visti
- Viaggi e soggiorni all’estero legati all’adozione
- Spese sostenute dopo l’ingresso del minore in Italia

La domanda di rimborso deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, insieme da entrambi i genitori adottivi, attraverso il portale dedicato “adozione trasparente”, gestito dalla Commissione per le adozioni internazionali. L’accesso al portale è consentito tramite credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica.
La scadenza per l’invio dell’istanza è fissata a 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ovvero entro il 5 dicembre 2025. È fondamentale rispettare tale termine, poiché la presentazione tardiva o incompleta comporta l’inammissibilità della richiesta.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- Attestazione Isee aggiornata
- Certificazioni delle spese sostenute, rilasciate dall’ente autorizzato che ha seguito la procedura adottiva
- In caso di adozione riconosciuta da tribunale straniero senza ente intermediario, la domanda può essere inviata tramite raccomandata o posta elettronica certificata, seguendo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Le domande ammesse saranno esaminate in ordine cronologico e, entro 60 giorni dalla ricezione, l’Ufficio competente procederà con le verifiche e la liquidazione del rimborso.
