Eredità, cosa cambia adesso (www.greenstyle.it)
La Corte di Cassazione ha espresso un importante orientamento in materia fiscale riguardante l’imposta di registro.
La Corte di Cassazione ha espresso un importante orientamento in materia fiscale riguardante l’imposta di registro da applicare nei casi di conguaglio nell’ambito di un’eredità divisa. La pronuncia, contenuta nell’ordinanza n. 15443 del 3 giugno 2025, stabilisce che il conguaglio in denaro, previsto quando un erede riceve beni di valore superiore alla sua quota ereditaria, deve essere tassato con l’aliquota prevista per le vendite, pari al 9%, e non con quella ridotta applicabile agli atti di divisione senza conguagli.
La sentenza della Corte di Cassazione sul conguaglio ereditario
La vicenda trae origine da un caso giudiziario seguito dal Tribunale di Cosenza, che ha dichiarato erede legittimo un soggetto, identificato come D.D., ridimensionando parzialmente le disposizioni testamentarie a favore di altri due eredi. L’assegnazione dei beni, calcolata in circa 1.043.535 euro, fu accompagnata da conguagli in denaro pari a 112.294 euro, da versare agli eredi che avevano ricevuto una quota inferiore.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’ordinanza del tribunale, ha applicato un’imposta di registro proporzionale del 9% sul valore dei conguagli in denaro, trattandoli come veri e propri trasferimenti di beni. Gli eredi interessati hanno contestato questa interpretazione, sostenendo che si trattasse di uno scioglimento di comunione senza effetto traslativo e quindi soggetto all’aliquota ridotta dell’1%.

La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza accolse il ricorso degli eredi, ma l’Agenzia delle Entrate impugnò la decisione, portando la questione in appello presso la Corte di Giustizia della Calabria. Quest’ultima ribaltò la pronuncia, sottolineando che il superamento della soglia del 5% di conguaglio rispetto alla quota spettante rendeva tale importo soggetto all’imposta proporzionale del 9%, come previsto dalla circolare 18/E del 2013. Gli eredi hanno quindi presentato ricorso in Cassazione, che ha confermato la posizione dell’Agenzia delle Entrate.
L’ordinanza n. 15443/2025 della Corte di Cassazione chiarisce che, in presenza di un conguaglio, l’attribuzione di beni per un valore superiore alla quota spettante è assimilabile a una cessione a titolo oneroso. Di conseguenza, la differenza tra il valore dei beni assegnati e la quota ereditaria spettante rappresenta una sorta di “vendita” tra eredi, imponibile con l’aliquota del 9% prevista per gli atti traslativi.
Questa impostazione esclude la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di rettificare i valori dichiarati nell’atto di divisione in assenza di conguagli, ma impone invece di applicare l’imposta piena nel caso in cui il conguaglio superi la soglia di tolleranza prevista.
I giudici hanno inoltre specificato che l’aliquota ridotta per la divisione ereditaria è applicabile solo se non vi sono conguagli o se questi rientrano entro limiti marginali, mentre nel caso di conguagli significativi si deve applicare la tassazione tipica delle cessioni.
Dal punto di vista pratico, la decisione della Cassazione impone agli eredi di considerare il conguaglio non solo come un semplice riequilibrio tra quote, ma come un vero e proprio atto traslativo soggetto a tassazione proporzionale.
