Se il tuo commercialista sbaglia se anche tu responsabile: cosa rischi - Greenstyle.it
Non tutti lo sanno ma sei responsabile anche tu, dinanzi alla legge, in caso di errore del tuo commercialista: cosa si rischia.
La recente ordinanza n. 22742/2025 della Corte di Cassazione ha nuovamente acceso i riflettori sulle responsabilità del contribuente nel caso di errori commessi dal proprio consulente fiscale.
Anche quando si affida la gestione degli adempimenti tributari a un professionista esterno, infatti, non si è esenti da responsabilità in caso di sanzioni derivanti da irregolarità o errori, poiché grava sul contribuente un preciso obbligo di vigilanza.
La responsabilità del contribuente in caso di errori del commercialista
La vicenda oggetto della pronuncia riguarda A.A., un cittadino che si è visto notificare un avviso di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate a causa di una compensazione orizzontale indebita effettuata tramite un professionista incaricato esclusivamente della gestione contabile e della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. Pur non avendo eseguito direttamente l’operazione contestata, il contribuente è stato ritenuto in parte responsabile per non aver vigilato sull’operato del consulente. In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso di A.A., annullando le sanzioni per mancanza dell’elemento soggettivo, ma confermando il recupero dell’imposta.
La decisione era stata poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso la responsabilità diretta del contribuente per le sanzioni, attribuendole invece al professionista incaricato. L’Agenzia delle Entrate, non soddisfatta, ha impugnato la sentenza presso la Corte di Cassazione, sostenendo che il giudice di merito avesse interpretato in modo errato l’articolo 5 del D.Lgs. 472/1997 insieme all’articolo 2697 del codice civile, norme che regolano l’onere della prova e la responsabilità del contribuente.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, il contribuente deve rispondere civilmente e penalmente anche degli errori commessi da professionisti esterni, in quanto ha il dovere di vigilare sulla corretta esecuzione degli adempimenti fiscali. Gli Ermellini hanno dato ragione all’Agenzia, ribaltando le decisioni precedenti e rinviando il caso alla Corte Tributaria Regionale. La Corte ha infatti stabilito che non basta che il contribuente dichiari di essere estraneo all’errore commesso dal commercialista, ma è necessario che provi di aver esercitato un effettivo controllo sull’operato del professionista.

Questo significa che l’onere probatorio grava interamente sul contribuente, che deve dimostrare di aver vigilato sul corretto svolgimento della gestione fiscale affidata a terzi. La semplice denuncia o segnalazione del comportamento scorretto del consulente non è sufficiente a escludere la propria responsabilità. L’ordinanza della Cassazione sottolinea un principio fondamentale: affidare l’incarico a un commercialista non solleva il cittadino dalle sue responsabilità fiscali. Il contribuente deve mantenere un atteggiamento attivo e attento nella supervisione della gestione fiscale, monitorando periodicamente la correttezza degli adempimenti e delle dichiarazioni trasmesse.
In caso di errori o sanzioni, il contribuente ha comunque la facoltà di rivalersi sul professionista, invocando la responsabilità contrattuale e chiedendo un risarcimento per i danni subiti. Tuttavia, questo diritto di rivalsa non esonera il cittadino dal dovere di vigilanza, che resta un obbligo inderogabile. La sentenza rappresenta un monito importante per i contribuenti, a maggior ragione in un contesto normativo e fiscale sempre più complesso, in cui delegare senza controllo può costare caro.
È fondamentale, quindi, scegliere con attenzione il consulente fiscale, richiedere sempre documentazione chiara e trasparente e mantenere un dialogo costante per evitare spiacevoli sorprese. La responsabilità del contribuente non si esaurisce nell’affidamento dell’incarico, ma si estende al controllo e alla verifica dell’operato del professionista, con il rischio concreto di dover rispondere personalmente delle sanzioni in caso di errori o omissioni.
