I siti web italiani ed europei chiedono agli utenti, anche oggi 5 luglio 2026, il consenso all’uso dei cookie e di altri strumenti di tracciamento per gestire servizi digitali, memorizzare preferenze, raccogliere statistiche e proporre pubblicità, perché il quadro del Gdpr e della normativa ePrivacy impone trasparenza su ciò che viene salvato nei dispositivi di chi naviga.
Cookie tecnici e consenso: cosa vede davvero l’utente
Quando si apre una pagina, il messaggio è quasi sempre lo stesso: “Usiamo cookie per ottimizzare il sito e i servizi”. Dietro quella formula, spesso letta in fretta e chiusa con un clic, c’è una distinzione concreta tra strumenti necessari al funzionamento del sito e strumenti usati per finalità ulteriori, come statistiche, preferenze o marketing.
I cookie tecnici, quelli indispensabili, servono per permettere l’uso di un servizio richiesto dall’utente. È il caso, per esempio, dell’accesso a un’area riservata, del mantenimento di una sessione attiva o della trasmissione di una comunicazione su una rete elettronica. Senza questi strumenti, alcune funzioni non partirebbero. Punto.
Diverso è il discorso per l’archiviazione delle preferenze dell’utente, come la lingua scelta, la valuta visualizzata o alcune impostazioni di navigazione. Anche qui la finalità può essere legittima, ma il sito deve spiegare in modo chiaro che cosa viene conservato e per quanto tempo. Non basta una formula generica, hanno più volte chiarito le autorità privacy europee.
Statistiche anonime e dati personali: il confine non è sempre immediato
Una delle voci più frequenti nei banner riguarda l’uso dei cookie statistici, impiegati per capire quante persone visitano una pagina, quali contenuti vengono letti e da dove arrivano gli accessi. Se i dati sono raccolti in forma aggregata e anonima, il rischio per l’identificazione dell’utente si riduce. Ma la parola “anonimo”, da sola, non chiude la questione.
Nel testo informativo viene spesso precisato che, senza un mandato di comparizione, una collaborazione volontaria del fornitore di servizi internet o ulteriori registrazioni da parte di soggetti terzi, le informazioni raccolte a fini statistici anonimi non possono di norma identificare una persona. È una precisazione tecnica, ma rilevante: indica che il singolo dato, isolato, non basta. Solo in combinazione con altri elementi potrebbe assumere un peso diverso.
Per questo il Garante per la protezione dei dati personali, nelle proprie linee guida sui cookie, ha insistito sulla necessità di informative comprensibili e scelte realmente libere. L’utente deve poter accettare, rifiutare o gestire le preferenze senza percorsi complicati. In pratica: niente pulsanti nascosti, niente caselle preselezionate, niente consenso “forzato” per continuare a leggere, salvo casi specifici e motivati.
Marketing e profilazione: quando il tracciamento cambia natura
La parte più delicata riguarda i cookie di profilazione, usati per creare profili degli utenti, inviare pubblicità personalizzata o tracciare la navigazione su più siti. Qui il consenso è richiesto in modo espresso, perché il trattamento non serve più soltanto a far funzionare il servizio, ma a osservare comportamenti, interessi e abitudini digitali.
In termini pratici, questi strumenti possono registrare quali pagine vengono consultate, quali prodotti attirano attenzione, quali annunci vengono aperti e quali contenuti vengono ignorati. Da lì nasce un profilo commerciale, più o meno dettagliato. “L’utente deve sapere se viene seguito da un sito all’altro”, è il principio ripetuto nelle decisioni delle autorità europee per la privacy.
Non tutto il marketing digitale è vietato, naturalmente. Le aziende possono proporre comunicazioni commerciali e misurare l’efficacia delle campagne, ma devono farlo rispettando le regole sul consenso, sulla revoca e sulla conservazione dei dati. Un clic su “accetta tutto”, dato magari per fretta, non può diventare una delega senza limiti.
Trasparenza, scelte semplici e responsabilità dei siti
Il punto, alla fine, è la trasparenza. Un’informativa sui cookie deve dire quali strumenti vengono usati, per quale finalità, da chi sono gestiti e come l’utente può modificare la propria scelta. Deve farlo con parole comprensibili, non con frasi opache sepolte in pagine tecniche. Anche perché il consenso, per essere valido, deve essere informato.
Per i gestori dei siti, questo significa aggiornare periodicamente banner, registro dei trattamenti e accordi con eventuali terze parti. Per gli utenti, invece, significa imparare a non considerare il banner sui cookie come un ostacolo qualunque da eliminare in un secondo. Quel riquadro, piccolo e spesso fastidioso, riguarda il modo in cui i dati personali entrano nell’economia della rete.
La navigazione quotidiana passa anche da qui: un pulsante, una preferenza salvata, una statistica raccolta. E, in molti casi, una scelta che merita qualche secondo in più.








