Indebiti pensionistici: quando l’INPS può richiedere la restituzione(www.greenstyle.it)
L’attenzione alle novità normative dell’INPS rimane fondamentale per la propria posizione previdenziale che segnalano indebiti pensionistici.
La tematica, particolarmente sentita, riguarda le comunicazioni inviate dall’Istituto di Previdenza Sociale che segnalano indebiti pensionistici e la possibilità o meno di dover restituire quanto percepito in più.
L’INPS invia frequentemente avvisi denominati “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione”, con i quali informa il pensionato che sono state corrisposte quote non dovute, spesso in relazione a redditi superiori ai limiti previsti dalla normativa. Non è raro che l’ente previdenziale richieda, anche a distanza di anni, la restituzione di pensioni arretrate corrisposte per errore.
In questi casi, è fondamentale distinguere la natura dell’errore: se l’errore è imputabile all’INPS, l’ente non può più pretendere la restituzione delle somme erogate in eccesso. Tale principio, sancito dall’articolo 52, comma 2, della legge n. 88/1986 e ribadito dall’articolo 13 della legge n. 412/1991, stabilisce che l’indebito diventa irripetibile salvo dolo da parte del pensionato.
Il pensionato, infatti, ha l’onere di comunicare tempestivamente all’INPS ogni variazione reddituale che possa influire sull’ammontare della pensione. Se ciò avviene e l’ente non effettua le verifiche entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data in cui ha potuto conoscere il reddito, decade il diritto dell’INPS a chiedere la restituzione.
Errori del pensionato e termini di prescrizione
Diversa è la situazione quando l’errore è riconducibile al pensionato, ad esempio per omissione o ritardo nella comunicazione delle variazioni reddituali. In questo caso, l’INPS ha facoltà di richiedere la restituzione delle somme entro 10 anni dalla data della comunicazione di recupero. La circolare INPS n. 47 del 2018 chiarisce che, per esempio, con un avviso del 2020 l’ente può esigere il rimborso di somme percepite indebitamente fino al 2010.
In altre parole, se il pensionato non ha comunicato informazioni rilevanti o ha fornito dichiarazioni non corrette, l’ente può recuperare quanto versato in eccesso entro il decennio previsto dalla legge.

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