
NASpI: requisiti, durata e modalità di richiesta(www.greenstyle.it)
La NASpI rappresenta un pilastro fondamentale della tutela sociale per i lavoratori subordinati che perdono involontariamente il lavoro.
Gestita dall’INPS, questa indennità mensile è pensata per garantire un sostegno economico durante il periodo di disoccupazione, offrendo così una continuità reddituale essenziale. Tuttavia, una delle domande più frequenti riguarda la compatibilità tra la percezione della NASpI e l’eventuale riassunzione: cosa succede se si trova un nuovo lavoro mentre si percepisce ancora l’indennità?
La NASpI è destinata a tutti i lavoratori subordinati che abbiano perso l’impiego in modo involontario, inclusi apprendisti, soci lavoratori di cooperative, personale artistico con contratto subordinato e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Sono esclusi, invece, i lavoratori con contratti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, gli operai agricoli a tempo determinato e chi ha maturato i requisiti pensionistici.
Per accedere alla NASpI, il lavoratore deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro e deve trovarsi in stato di disoccupazione involontaria. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla fine del rapporto lavorativo, esclusivamente online sul sito dell’INPS. L’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del contratto se la domanda è presentata tempestivamente, altrimenti dal giorno di presentazione della domanda.
La durata della NASpI è calcolata come metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni, con un massimo di 24 mesi. Durante il periodo di fruizione, il beneficiario è tenuto a partecipare alle iniziative di politica attiva proposte dal centro per l’impiego.
NASpI e nuovo lavoro: quando l’indennità continua a essere erogata
Uno dei dubbi più comuni riguarda la possibilità di continuare a percepire la NASpI dopo aver trovato un nuovo impiego. La normativa prevede che la NASpI non venga automaticamente revocata in tutti i casi di nuova assunzione, ma la situazione varia in base alla tipologia e alla durata del contratto.
Nel caso di un contratto a tempo determinato di durata inferiore o uguale a 6 mesi, la NASpI viene sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto lavorativo e riprende una volta terminato. Invece, se il contratto supera i 6 mesi, si perde il diritto all’indennità.
Per i contratti di lavoro a chiamata (intermittenti), il percettore della NASpI continua a ricevere l’indennità nei giorni in cui non svolge attività lavorativa. Allo stesso modo, per stage extracurricolari e prestazioni occasionali, la NASpI può essere mantenuta, purché il reddito annuo derivante non superi i 5.000 euro. Queste forme di lavoro non sono considerate subordinato né autonomo e non interrompono pertanto il diritto alla NASpI.
È fondamentale comunicare all’INPS ogni nuova assunzione, utilizzando il servizio dedicato “NASPI-COM: invio comunicazione”, per evitare decadenze e garantire la corretta erogazione della prestazione.

In linea generale, la NASpI è riconosciuta solo in caso di disoccupazione involontaria. Pertanto, chi si dimette volontariamente non ha diritto all’indennità, salvo alcune eccezioni importanti.
La NASpI viene riconosciuta anche in caso di dimissioni per giusta causa, ossia quando il lavoratore è costretto a lasciare il lavoro per motivi gravi e documentabili, quali:
- mancato pagamento degli stipendi;
- molestie o mobbing sul luogo di lavoro;
- modifiche peggiorative delle mansioni o trasferimenti ingiustificati.
In questi casi il lavoratore deve presentare una autocertificazione dettagliata e documentazione che attesti il diritto a dimettersi per giusta causa.
Un’ulteriore eccezione riguarda le dimissioni durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro in procedure di liquidazione giudiziale dell’azienda, una situazione assimilata a giusta causa dalla circolare INPS n. 21/2023.
Le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità o paternità, come previsto dalla normativa vigente, consentono anch’esse l’accesso alla NASpI, con specifici vincoli temporali e modalità di comunicazione da rispettare.