Invalidità al 40%: cosa stabilisce la legge e quali sono i diritti riconosciuti- greenstyle.it
Con una nuova sentenza adesso per la legge 104 ci sono delle novità relative ai permessi da anche per le attività personali.
La Legge 104/1992 continua a rappresentare un cardine imprescindibile per la tutela dei lavoratori che assistono familiari con disabilità in condizione di gravità, come definito dall’art. 3, comma 3. Tra i diritti più rilevanti spiccano i permessi retribuiti mensili, disciplinati dall’art. 33, comma 3, che prevedono tre giorni di astensione dal lavoro, frazionabili anche in ore, destinati esclusivamente all’assistenza del familiare disabile. Recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno aggiornato l’interpretazione di questi permessi, consentendo un uso più flessibile purché rimanga prevalente la finalità assistenziale.
Nuovi orientamenti giurisprudenziali sull’uso dei permessi della Legge 104
Storicamente, l’uso improprio dei permessi previsti dalla Legge 104 poteva comportare severe sanzioni disciplinari, fino al licenziamento per giusta causa. Tuttavia, la giurisprudenza recente ha definito un principio di proporzionalità che ammette l’utilizzo di parte del permesso per attività personali o brevi pause, purché queste siano funzionali al benessere psicofisico del caregiver e quindi indirettamente collegate all’assistenza del familiare disabile.
Con l’ordinanza n. 15029 del 4 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’abuso dei permessi per scopi ricreativi o non pertinenti all’assistenza rappresenta una violazione grave e giustifica il licenziamento per giusta causa. La Suprema Corte ha sottolineato che tali permessi non possono essere utilizzati come strumento di riposo gratuito, ma devono essere impiegati esclusivamente per la cura del disabile, rispettando i principi di correttezza e buona fede.
Parallelamente, con l’ordinanza n. 14763 del 1° giugno 2025, la stessa Corte ha riconosciuto che un breve intervallo impiegato per attività personali, come una camminata a scopo terapeutico, non configura un uso improprio dei permessi. Tale decisione ha sancito che una pausa limitata e funzionale al benessere del caregiver è legittima e non interrompe il nesso assistenziale.

Dalla lettura coordinata delle recenti sentenze emergono alcune linee guida fondamentali per evitare contestazioni e sanzioni:
- Finalità assistenziale: il tempo di permesso deve essere dedicato ad attività con un collegamento concreto alla cura o al sostegno del familiare con disabilità, anche se non presuppone una presenza fisica continuativa.
- Proporzionalità: eventuali allontanamenti dal domicilio del disabile devono essere brevi, giustificati da necessità connesse all’assistenza o al mantenimento della salute del caregiver stesso.
- Nesso causale funzionale: il criterio principale non è la durata temporale dell’assistenza, bensì l’effettiva correlazione tra le attività svolte e i bisogni della persona disabile.
La Corte di Cassazione ha dunque chiarito che l’assistenza prevista dall’art. 33, comma 3, della Legge 104 non richiede una presenza “fisica e ininterrotta” per tutta la durata del permesso, ma è essenziale che ogni attività realizzata sia riconducibile, direttamente o indirettamente, al soddisfacimento delle esigenze della persona assistita.
Normativa e procedure per la fruizione dei permessi
I permessi lavorativi previsti dalla Legge 104 spettano sia ai lavoratori con disabilità grave sia ai familiari che prestano assistenza, inclusi genitori, coniugi, conviventi di fatto e parenti entro il terzo grado, in presenza di specifiche condizioni. Il diritto si concretizza in tre giorni mensili di permesso retribuito, utilizzabili anche in modo frazionato in ore, per un massimo di 18 ore mensili.
Per accedere ai permessi è necessario essere in possesso del verbale di accertamento della condizione di disabilità grave (art. 3, comma 3) rilasciato dalla Commissione Medica Integrata ASL/INPS, che deve essere allegato alla domanda indirizzata all’amministrazione di appartenenza.
In caso di ricovero a tempo pieno del familiare, i permessi non sono utilizzabili, salvo casi specifici come visite o terapie certificate. Per i familiari che risiedono a più di 150 km, è richiesta documentazione che attesti il viaggio. Le richieste vanno presentate con almeno 48 ore di anticipo, salvo casi di comprovata urgenza, e la fruizione deve essere comunicata e autorizzata dagli uffici competenti.
