Si possono escludere dall'eredità i figli nati dal primo matrimonio? - greenstyle.it
Le dinamiche familiari contemporanee pongono spesso questioni delicate in materia di successione ereditaria.
In particolare, quando un genitore muore, può sorgere il dubbio se sia possibile escludere un figlio nato dal primo matrimonio dalla divisione dell’eredità. La legge italiana offre risposte chiare, tutelando in modo equilibrato i diritti di tutti i figli, a prescindere dalla loro origine.
La normativa italiana, specialmente a seguito della riforma della filiazione del 2012-2013, garantisce l’uguaglianza giuridica tra tutti i figli, che siano nati da un unico matrimonio, da più matrimoni o fuori dal matrimonio, purché legalmente riconosciuti. Pertanto, il figlio del primo matrimonio ha diritto di partecipare alla successione con la stessa quota di legittima riconosciuta agli altri figli.
I diritti ereditari dei figli nati da diversi matrimoni
La quota di legittima rappresenta la porzione minima del patrimonio che la legge riserva obbligatoriamente ai legittimari, tra cui i figli e il coniuge superstite, e non può essere ridotta nemmeno da testamenti o donazioni fatte in vita dal defunto. Il patrimonio su cui si calcolano queste quote si determina attraverso la cosiddetta “riunione fittizia” (Art. 556 Codice Civile), che somma il valore dei beni ereditari, sottrae i debiti e aggiunge il valore delle donazioni effettuate in vita.
In uno scenario tipico con un genitore defunto, una seconda moglie e figli nati da entrambe le unioni, la legge prevede che:
- al coniuge superstite spetti 1/4 del patrimonio;
- ai figli, indipendentemente dall’ordine di nascita, spetti complessivamente 2/3 del patrimonio, da dividere in parti uguali;
- la restante parte, pari a 1/4, costituisce la quota disponibile, che il genitore poteva liberamente destinare.
Donazioni e intestazioni a vantaggio della seconda famiglia: rischi e tutele
Se il genitore durante la vita ha intestato immobili o effettuato donazioni significative a favore della seconda moglie o dei figli nati dalla seconda unione, queste operazioni possono incidere negativamente sulla quota di legittima spettante al figlio del primo matrimonio.

Infatti, nel calcolo della legittima rientrano anche le donazioni dirette (come l’atto notarile di trasferimento di un immobile) e le donazioni indirette (ad esempio, pagamenti effettuati direttamente per l’acquisto di un bene intestato ad altri).
Se il valore complessivo di queste donazioni supera la quota disponibile e quindi riduce la quota minima garantita dalla legge, si configura una lesione della legittima.
Per tutelare i propri diritti, il figlio leso può impiegare l’azione di riduzione (artt. 553 e seguenti Codice Civile), un procedimento giudiziario volto a rendere inefficaci, in tutto o in parte, disposizioni testamentarie o donazioni che ledono la quota riservata dalla legge. L’obiettivo è recuperare beni o valori sufficienti a reintegrare la quota minima spettante.
L’azione si applica in modo proporzionale: prima si riducono le disposizioni testamentarie che eccedono la quota disponibile; se ciò non è sufficiente, si procede alla riduzione delle donazioni, partendo dall’ultima effettuata e risalendo a quelle precedenti fino a reintegrare la legittima.
Tempistiche e complessità della tutela ereditaria
L’azione di riduzione deve essere esercitata entro 10 anni dall’apertura della successione, cioè dalla morte del genitore. Se riguarda immobili donati e ancora in possesso del donatario, questi può essere obbligato a restituire il bene o a compensare in denaro la quota lesiva. In caso di vendita a terzi, l’azione può avere effetti limitati e soggetti a condizioni rigorose, con un termine massimo di 20 anni dalla donazione.
Il calcolo per accertare la lesione della legittima è complesso e richiede la collaborazione di professionisti, quali avvocati, commercialisti e periti, per ricostruire l’asse ereditario, valutare le donazioni e verificare la correttezza delle quote attribuite.
Va sottolineato che, mentre il genitore è in vita, i legittimari non possono contestare le donazioni basandosi sulla futura lesione della legittima.
