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Fotovoltaico: le attività consentite durante l’emergenza Coronavirus

Anche il fotovoltaico e le energie rinnovabili sono stati interessati dallo stop del governo alle attività non essenziali, ecco come.

Fotovoltaico: le attività consentite durante l’emergenza Coronavirus

Diffuso dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato un vademecum per quanto riguarda fotovoltaico e misure contro l’epidemia di Coronavirus. Lo stop alle attività produttive non essenziali per il Paese ha coinvolto anche le fonti rinnovabili, congelando sostanzialmente le nuove installazioni e gli interventi per l’efficientamento energetico.

Sono in linea di massima consentiti gli interventi inerenti manutenzione e riparazione, purché presentino carattere d’urgenza e non siano quindi rinviabili. Di seguito un estratto di quanto dichiarato dalla CNA:

Anche alla luce delle disposizioni governative tese a sospendere tutte le attività ritenute non essenziali, riteniamo che vadano sospese tutte le attività di installazione di nuovi impianti, anche in cantiere, e quelle relative a interventi per l’efficienza energetica, mentre siano da ritenersi consentite quelle relative a interventi di manutenzione e riparazione che rivestano carattere di urgenza.

In base a quanto riferito da Marco Bertetti, commercialista esperto dei temi che attengono alle energie rinnovabili, al magazine Qualenergia le installazioni di nuovi impianti fotovoltaici sono vietate in senso stretto. Inoltre il rispetto di tutte le normative introdotte per garantire la sicurezza degli operai e dei tecnici coinvolti renderebbero con molta probabilità più conveniente posticipare le operazioni che affrontare i maggiori costi e i possibili ritardi nelle consegne dei materiali. L’esperto ha chiarito infine alcuni aspetti riguardanti i codici Ateco che interessano il fotovoltaico, ovvero il 35 (produzione di energia) e i 33-43 (manutenzione):

La comunicazione alla prefettura della provincia dove opera l’impianto, va fatta dalle società che compiono manutenzioni e hanno un codice Ateco non indicato nel Dpcm del 22 marzo, ma che forniscono servizio a società il cui codice è indicato nello stesso decreto.

Fonte: Qualenergia

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