Il quadro normativo e i requisiti per accedere alla prosecuzione volontaria -greenstyle.it
Nell’ambito delle novità introdotte dall’INPS sono state aggiornate le modalità e i costi per la prosecuzione volontaria dei contributi.
Questa possibilità ora è accessibile a un numero ancora più ampio di iscritti ai fondi della previdenza pubblica obbligatoria, con un costo annuale aggiornato a 4.141,74 euro per i lavoratori dipendenti non agricoli.
L’istituto della prosecuzione volontaria, disciplinato dal D. Lgs. n. 184 del 1997, permette ai lavoratori di versare di tasca propria i contributi necessari per raggiungere i requisiti pensionistici. Originariamente riservato ai lavoratori dipendenti e agli autonomi iscritti alle gestioni speciali di artigiani, commercianti e agricoltori, è stato esteso a tutti gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione obbligatoria, compresi i dipendenti pubblici e gli iscritti alla gestione separata.
Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
– Possedere almeno 5 anni di contributi (pari a 260 contributi settimanali o 60 mensili), senza riguardo alla loro collocazione temporale;
– Aver versato contributi per almeno 3 anni nei 5 anni precedenti la domanda.
È essenziale che questi contributi siano effettivamente versati (obbligatori, volontari o da riscatto), mentre la contribuzione figurativa non viene considerata. Inoltre, il richiedente deve aver interrotto o cessato il rapporto di lavoro, poiché la legge vieta la prosecuzione volontaria per i soggetti ancora occupati con rapporti di lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, inclusi i liberi professionisti (ad esempio avvocati, medici, ingegneri). Anche chi è titolare di una pensione diretta non può accedere a questa forma di contribuzione.
Modalità di richiesta e pagamento dei contributi volontari
Per poter “comprare” i contributi, il lavoratore deve prima ottenere un’apposita autorizzazione dall’INPS. La domanda si presenta esclusivamente online, attraverso il portale istituzionale, utilizzando SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure tramite un patronato.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, i contributi volontari possono essere versati tramite il Portale dei pagamenti INPS, inserendo il codice fiscale, il codice autorizzazione assegnato dall’Istituto e un codice di sicurezza. Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione e senza interessi entro il 10 dicembre 2025.
Costi aggiornati e aliquote contributive 2025
L’INPS, con la circolare n. 58 del 14 marzo 2025, ha reso noti i costi aggiornati per la prosecuzione volontaria. Il contributo minimo annuo per i lavoratori dipendenti non agricoli è di 4.141,74 euro. Questo importo deriva dal calcolo della retribuzione minima settimanale di 241,36 euro moltiplicata per 52 settimane, a cui si applica l’aliquota contributiva vigente.
L’aliquota applicata dipende dalla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria:
– Per le autorizzazioni ottenute prima del 31 dicembre 1995, l’aliquota è del 27,87%, con un contributo minimo pari a 3.497,88 euro;
– Per le autorizzazioni ottenute dopo il 31 dicembre 1995, l’aliquota sale al 33%.
Quest’ultima aliquota si applica anche a specifiche gestioni previdenziali, tra cui:
– Elettrici;
– Autoferrotranvieri;
– Telefonici;
– Dirigenti ex INPDAI;
– Fondo dipendenti ferrovie.
Per i dipendenti iscritti al fondo speciale di postelegrafonici, enti locali (Comuni e Regioni) e dipendenti della sanità, l’aliquota è del 32,65%.
I lavoratori autonomi, invece, versano i contributi volontari calcolati sul reddito medio degli ultimi 36 mesi, applicando le aliquote obbligatorie che variano tra il 24% e il 24,48% a seconda della categoria (artigiani o commercianti) e dell’età.

Un rilevante aggiornamento riguarda anche i lavoratori con contratti di part-time verticale o ciclico, tipologie in cui la prestazione lavorativa si concentra in periodi specifici dell’anno alternati a periodi di non attività. Dal 1° gennaio 2021, in base all’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il periodo di durata del contratto part-time verticale o ciclico è riconosciuto per intero ai fini del diritto alla pensione, anche per i periodi non lavorati nell’ambito dell’orario concordato.
Questa disposizione estende il riconoscimento contributivo a tutti i periodi contrattuali, inclusi quelli non lavorati per via dell’organizzazione del part-time, purché il lavoratore abbia percepito una retribuzione almeno pari al minimale contributivo annuale. La normativa esclude però il riconoscimento per periodi di sospensione senza retribuzione legati a motivi diversi dal part-time, come aspettative non retribuite.
Per i contratti part-time in essere o esauriti prima del 2021, il riconoscimento è subordinato alla presentazione di una domanda all’INPS, corredata dalla documentazione contrattuale e da eventuali attestazioni del datore di lavoro.
Accesso ai servizi digitali e assistenza
L’INPS conferma l’importanza degli strumenti digitali per gestire la previdenza, con l’accesso ai servizi online garantito tramite SPID, CIE o CNS. Per chi necessita di supporto, sono attivi i patronati e il Contact Center Multicanale, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.
Le novità normative e operative presentate da INPS nel 2025 rappresentano un passo significativo per la tutela dei lavoratori e per la flessibilità nel percorso pensionistico, consentendo di valorizzare al meglio la contribuzione anche in situazioni di interruzione o riduzione dell’attività lavorativa.
