L’obiettivo della campagna di vigilanza: anomalie tra crediti e rendita catastale(www.greenstyle.it)
Nuova opportunità per chi deve saldare debiti con l’Agenzia delle Entrate: la possibilità di una seconda rateizzazione dell’avviso bonario.
Questo strumento rappresenta una chance importante per i contribuenti in difficoltà, a patto di rispettare rigorosamente le scadenze e le modalità previste dalla normativa vigente.
La rateizzazione prevista dall’Agenzia delle Entrate consente di dilazionare il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici o formali sulla dichiarazione dei redditi. Il contribuente può scegliere di pagare l’intero importo in un’unica soluzione oppure suddividerlo in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. La prima rata deve essere versata entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, anche se questo termine è momentaneamente sospeso nel periodo estivo tra il 1° agosto e il 4 settembre.
Per quanto riguarda le rate successive alla prima, si applicano interessi calcolati al tasso annuo del 3,5%, calcolati a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di elaborazione della comunicazione. A tal proposito, la data di elaborazione è indicata chiaramente nella documentazione fornita dall’Agenzia, permettendo così al contribuente di pianificare correttamente i versamenti.
Se il contribuente non adempie al pagamento secondo le modalità concordate, decade dal beneficio della rateizzazione e l’intero debito residuo, comprensivo di imposte, interessi e sanzioni calcolate nella misura intera, è iscritto a ruolo e affidato alla riscossione coattiva. La cartella di pagamento relativa viene notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza dell’ultima rata prevista dal piano.
Come richiedere la seconda possibilità di rateizzazione
In caso di decadenza dal pagamento rateale, il contribuente può presentare una nuova richiesta di dilazione per il debito iscritto a ruolo. Questa richiesta deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza della rata non pagata o versata in ritardo. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate è disponibile un’applicazione che consente di calcolare con precisione gli importi delle rate e gli interessi, oltre a permettere la stampa dei modelli F24 necessari per il pagamento.
Inoltre, è possibile semplificare ulteriormente la gestione del pagamento rateale attivando il servizio di addebito diretto sul conto corrente. Il contribuente può attivare o revocare questo mandato attraverso l’area riservata online, compilando l’apposito modulo dedicato ai piani di rateizzazione o di definizione agevolata. L’attivazione del servizio prevede una conferma via email e diventa operativa dalla rata successiva a quella in scadenza al momento della richiesta, generalmente con un preavviso di 30 giorni.
Oltre all’attivazione online, la domiciliazione bancaria può essere richiesta anche presso gli sportelli territoriali dell’Agenzia o tramite il servizio online dedicato.

La normativa attuale, in particolare l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e le successive modifiche normative, regola dettagliatamente quali somme possono essere oggetto di rateizzazione. Sono dilazionabili le somme iscritte a ruolo da Amministrazioni statali, Agenzie fiscali, Enti previdenziali, Regioni, Comuni e altri Enti pubblici, salvo alcune eccezioni.
Non possono essere rateizzati i debiti per i quali è già stata concessa una precedente dilazione decaduta per mancato pagamento delle rate, fatta eccezione per alcune situazioni antecedenti al luglio 2022 che permettono una nuova rateizzazione previa regolarizzazione delle rate scadute. Sono inoltre esclusi i cosiddetti “debiti non dilazionabili”, come alcune violazioni doganali o il recupero di aiuti di Stato, così come i debiti affidati da Enti che hanno scelto di gestire autonomamente le proprie procedure di riscossione.
Non rientrano nella rateizzazione nemmeno i debiti oggetto di misure agevolative come la “Rottamazione ter” o il “Saldo e stralcio” qualora la misura sia stata inefficace per mancato pagamento delle rate previste, salvo che non sia stata presentata e accolta una domanda di adesione alla “Rottamazione-quater”.
La legge ha inoltre previsto che la decadenza dal beneficio della rateizzazione su un debito non preclude la possibilità di ottenere nuove dilazioni su altri debiti non inclusi in quelle precedenti.
