
Quando l'affitto non è registrato-greenstyle.it
Il proprietario di una casa in affitto, in questo caso, deve rimborsare tutti i canoni versati i: non tutti lo sanno.
La normativa italiana in tema di locazioni è ben definita e regola diversi aspetti del rapporto locatore e affittuario, aspetti che non possono essere derogati e che vanno rispettati senza deroghe. La legge finanziaria 2005, insieme all’art. 17 del D.P.R. 131/1986 – stabiliscono che ogni contratto di locazione deve essere redatto per iscritto e registrato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla firma. Una norma che mette ordine anche nella giungla degli affitti irregolari. La normativa è chiara e diretta e non offre alternative ai soggetti interessati, che non possono non non attenersi alle norme prevista.
Tuttavia se la locazione è inferiore ai 30 giorni non necessita di essere registrata e viene considerata come turistica. L’atto della registrazione da piena validità al contratto e garantisce le parti da eventuali pretese esterne, inoltre mette a conoscenza il fisco dell’avvenuta contrattazione e regola così tutte le norme e tasse originate dal rapporto. Se manca la registrazione del contratto di locazioni si può incorrere a diverse norme sanzionatorie, previste dallo Stato.
Inoltre diverse sentenze e la stessa norma del codice civile stabiliscono che in questo caso il contratto è nullo. Di conseguenza ogni rapporto tra le parti è come se non fosse mai avvenuto. La non registrazione del contratto di affitto è decisamente grave e mette in una condizione non garantita sia il locatore che l’affittuario. Il contratto è definibile nullo, non mai realizzato: le parti in tal modo non sono obbligate a rispettare nessun vincolo legale.
Contratto di affitto nullo? L’affittuario può richiedere il rimborso dei canoni pagati
In caso di contratto di locazione nullo, diverse sentenze della Suprema Corte conferiscono all’affittuario la possibilità di non pagare il canone, e allo stesso tempo di chiedere, entro 6 mesi dal rilascio dell’immobile, la restituzione delle somme già versate. Non a caso l’art. 2033 del c.c. parla d’indebito oggettivo, ossia della possibilità di richiedere la restituzione di pagamenti non dovuti. Il che significa che il contratto di affitto non valido rende i canoni versati degli indebiti oggettivi.

Inoltre il proprietario dell’immobile non potrà attivare la procedura di sfratto in caso di morosità, ne tanto meno potrà pretendere le somme che gli spettano a titolo di locazione. Potrà solo attivare la procedura per richiedere l’indennizzo per il periodo di occupazione dell’immobile e per l’uso dei locali da parte dell’inquilino, che a causa della nullità del contratto di locazione si è reso protagonista di un arricchimento ingiustificato. Si può tuttavia sanare la mancanza con una registrazione tardiva che impone degli obblighi alle parti.