I beneficiari del bonus mobili 2025-2026 (www.greenstyle.it)
La bozza della Legge di Bilancio 2026 conferma la proroga di un bonus anche per l’anno prossimo, estendendo a tutto il 2026.
Il bonus, già riconfermato per il 2025, prevede una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è fissato a 5.000 euro, comprensivo delle spese di trasporto e montaggio, e la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Le regole aggiornate e i chiarimenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate il 10 gennaio 2025 costituiscono un riferimento essenziale per i contribuenti interessati, offrendo risposte puntuali alle domande più frequenti.
Possono accedere alla detrazione coloro che acquistano entro il 31 dicembre 2025 mobili ed elettrodomestici nuovi con le seguenti caratteristiche di classe energetica:
- Classe A per i forni,
- Classe E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie,
- Classe F per frigoriferi e congelatori.
È fondamentale che l’acquisto sia collegato a interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni, quindi dal 1° gennaio 2024 per le spese sostenute nel 2025. Per il 2026, la proroga prevede che gli interventi edilizi debbano essere iniziati dal 1° gennaio 2025.
Tra i mobili agevolabili rientrano letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione purché costituiscano un necessario completamento dell’arredo dell’immobile ristrutturato. Rimangono esclusi, invece, porte, pavimentazioni (come il parquet), tende, tendaggi e altri complementi di arredo.
Le spese di trasporto e montaggio possono essere incluse nel calcolo della detrazione, a condizione che siano state pagate con modalità tracciabili (bonifico, carta di credito o debito). Nel caso di lavori sulle parti comuni condominiali, i singoli condomini possono detrarre le spese per l’arredo delle parti comuni, ma non quelle relative alla propria unità immobiliare.
Per gli immobili acquistati da imprese di costruzione o ristrutturazione che usufruiscono della detrazione Irpef ex art. 16-bis comma 3 TUIR, la data di inizio lavori coincide con quella di acquisto o assegnazione dell’immobile.
Vantaggi fiscali e limiti di spesa
La detrazione riconosciuta è pari al 50% della spesa sostenuta, con un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025 e confermato nella bozza della Legge di Bilancio 2026 per il 2026. Tale limite si applica complessivamente per unità immobiliare, comprese le pertinenze, o per le parti comuni dell’edificio interessato dai lavori di ristrutturazione.
Si ricorda che i limiti di spesa negli anni precedenti sono stati più elevati: 8.000 euro per il 2023, 10.000 euro per il 2022 e 16.000 euro per il 2021. La detrazione va suddivisa in dieci quote annuali di pari importo e può essere fruita solo se la data di inizio lavori è anteriore a quella in cui si sostengono le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
La prova della data di inizio lavori può essere fornita tramite autorizzazioni amministrative, comunicazioni preventive all’ASL, o, in assenza di titoli abilitativi, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per poter beneficiare del bonus mobili è obbligatorio effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale, carta di credito o di debito. Sono esclusi i pagamenti in contanti, assegni bancari e altri metodi di pagamento non tracciabili. Nel caso di finanziamenti a rate, la detrazione è ammessa a condizione che il finanziatore esegua il pagamento con le modalità indicate e che il contribuente conservi la ricevuta.
I documenti da conservare comprendono:
- Ricevute di pagamento (bonifico, estratti conto, ricevute di transazione con carta),
- Fatture o scontrini fiscali (con indicazione del codice fiscale e dei dettagli dei beni acquistati).
Anche gli acquisti effettuati all’estero sono ammessi al bonus, purché siano rispettati gli stessi adempimenti documentali e di pagamento.
