L’assegno di superinvalidità: a chi spetta e caratteristiche principali(www.greenstyle.it)
Quando si affronta il tema dell’invalidità grave, la riflessione più comune si rivolge all’indennità di accompagnamento.
Per alcune categorie di invalidità particolarmente severe, è prevista una tutela economica di grado superiore: l’assegno di superinvalidità, una prestazione straordinaria che nel 2025 può superare i 1.900 euro mensili.
L’assegno di superinvalidità non rientra nelle prestazioni tradizionali erogate dall’INPS, ma costituisce una pensione privilegiata riservata a militari e civili che hanno subito menomazioni gravissime riconducibili a cause di servizio o eventi bellici. Questo assegno si aggiunge alla pensione di guerra o a quella privilegiata ordinaria, offrendo un sostegno economico superiore a chi rientra nelle specifiche tabelle di gravità.
La normativa di riferimento è il D.P.R. 915/1978, che definisce 32 ipotesi di menomazioni, classificate in ordine decrescente di gravità, che danno diritto a questa prestazione. I beneficiari possono essere:
- militari o civili titolari di pensione di guerra con menomazioni gravi conseguenti a eventi bellici o fattori collegati;
- dipendenti pubblici, anche in pensione, con invalidità riconosciuta come “dipendente da causa di servizio”, la cui patologia è iscritta nella tabella B) allegata al D.P.R. 915/1978 e già in possesso di pensione privilegiata o assegno rinnovabile.
È fondamentale sottolineare che non tutti gli invalidi gravi hanno diritto a questa tutela: il requisito imprescindibile è il riconoscimento normativo della menomazione come derivante da cause di servizio, con iscrizione nella categoria tabellare prevista.
Importi e cumulabilità dell’assegno di superinvalidità
Aggiornati a luglio 2025, gli importi dell’assegno di superinvalidità possono superare i 1.900 euro mensili, da aggiungere alla pensione principale. L’entità esatta dell’assegno varia in funzione del grado di invalidità riconosciuto e dalla gravità della menomazione. Si tratta di una somma esente da IRPEF, non pignorabile e cumulabile con altre indennità, tra cui l’indennità di accompagnamento.
Va precisato che questa prestazione non si attiva automaticamente per tutti gli invalidi civili: è necessario dimostrare formalmente il diritto mediante una procedura amministrativa specifica. I passaggi essenziali per la richiesta sono:
- verificare che la patologia sia iscritta nella “categoria tabellare” prevista dal D.P.R. 915/1978;
- essere già titolari di un titolo che riconosca il diritto a una pensione privilegiata o di guerra, o a malattia di servizio;
- presentare domanda scritta all’INPS o al Ministero competente, allegando certificazioni mediche, verbali sanitari e altra documentazione utile a comprovare la gravità e la causale del danno.

La legge n.9 del 26 gennaio 1980 e successive integrazioni disciplinano la categoria dei grandi invalidi per servizio, attribuendo specifiche provvidenze a coloro che rientrano nella prima categoria di invalidità. L’articolo 38, comma 5 della legge 448/1998 riconosce a questi soggetti lo status di persone con handicap in situazione grave ai sensi della legge 104/1992, esentandoli dagli accertamenti sanitari previsti dalla stessa normativa.
Il sistema normativo prevede per i grandi invalidi una serie di assegni e indennità differenziate, sempre esenti da imposte, tra cui:
- assegni di superinvalidità graduati in base a lettere dalla A (massima gravità) alla H (minima), con importi mensili che per la lettera A raggiungono circa 1.858 euro (valori aggiornati al 2015 ma in linea con le rivalutazioni contrattuali);
- indennità di assistenza e accompagnamento, che si sommano all’assegno di superinvalidità e variano anch’esse in base alla gravità della menomazione;
- assegni integratori per nuclei familiari, riconosciuti a favore di coniuge e figli conviventi, con un importo annuo specifico;
- indennità speciale annua per invalidi di prima categoria che non svolgono attività lavorativa, calcolata sulla base della differenza tra una mensilità del trattamento complessivo e la tredicesima mensilità pensionistica.
Per i paraplegici e mutilati di servizio, la legge 19/1980 prevede ulteriori indennità una tantum e mensili, esenti da imposizione fiscale, insieme a contributi per cure fisioterapiche e attrezzature tecniche.
Un’ulteriore tutela riguarda gli accompagnatori militari: i grandi invalidi per servizio di prima categoria possono ottenere, su richiesta, un accompagnatore del servizio civile o, in alternativa, un assegno mensile sostitutivo, con importi commisurati alla gravità della menomazione.
