Prestazione Universale: definizione e requisiti aggiornati(www.greenstyle.it)
Nell’attuale contesto lavorativo, la NASpI rappresenta un sostegno fondamentale per i lavoratori subordinati che perdono il lavoro.
Tra i soggetti interessati, assume particolare rilievo la questione della compatibilità tra il diritto alla NASpI e il possesso di una Partita Iva attiva, soprattutto nel settore della scuola e tra i lavoratori stagionali.
La NASpI è accessibile anche ai lavoratori che, al momento della cessazione del rapporto subordinato, risultano titolari di Partita Iva. Non vi è una preclusione assoluta al riconoscimento dell’indennità per chi svolge contemporaneamente un’attività autonoma, purché questa fosse già attiva prima della perdita del lavoro subordinato o venga avviata successivamente rispettando i requisiti previsti.
Tuttavia, è fondamentale considerare i limiti reddituali stabiliti dall’INPS, che possono influenzare l’effettiva fruizione dell’indennità o determinarne la riduzione. Il principale vincolo riguarda il reddito annuo presunto derivante dall’attività autonoma: questo non deve superare la soglia di 4.800 euro nel corso dell’anno solare di riferimento, ossia il 2025.
La normativa vigente impone al percettore di NASpI con Partita Iva l’obbligo di comunicare all’INPS il reddito annuo previsto dall’attività autonoma mediante una dichiarazione sostitutiva, preferibilmente allegata alla domanda di NASpI o presentata successivamente tramite il modello NASpI-Com. L’inosservanza di tale adempimento può causare sospensioni o revoche dell’indennità.
Obblighi comunicativi e riduzione dell’indennità
Come chiarito dalla circolare INPS n. 94/2015, il lavoratore che svolge un’attività autonoma o d’impresa individuale durante il periodo di percezione della NASpI deve dichiarare entro trenta giorni dall’avvio dell’attività o dalla presentazione della domanda l’ammontare del reddito annuo presunto. In caso di variazioni significative, l’obbligo di comunicazione resta valido per tutta la durata del beneficio, pena la decadenza dalla prestazione.
L’INPS, attraverso incroci automatici delle banche dati fiscali e previdenziali, verifica la presenza di attività autonome e controlla la congruenza delle dichiarazioni reddituali. Nel caso in cui il reddito presunto superi i limiti consentiti, l’indennità viene ridotta proporzionalmente.
In particolare, la NASpI è ridotta dell’80% del reddito presunto derivante dall’attività autonoma, rapportato al periodo residuo di fruizione della prestazione o sino alla fine dell’anno. La riduzione si applica anche a chi mantiene un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, purché il reddito percepito rimanga entro le soglie di esenzione fiscale (8.174 euro annui per il 2025).

L’indennità di disoccupazione può essere richiesta entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro subordinato e decorre dall’ottavo giorno successivo alla fine del contratto o, in caso di inoltro tardivo, dal giorno successivo la presentazione della domanda.
Per i lavoratori con Partita Iva, è essenziale allegare alla domanda la dichiarazione del reddito previsto o utilizzare il modello NASpI-Com per comunicare l’avvio di un’attività autonoma e il relativo reddito presunto. Questo passaggio è fondamentale per evitare sospensioni o decadenze dall’indennità.
L’INPS prevede inoltre la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata e in un’unica soluzione della NASpI come incentivo all’avvio di un’attività autonoma o d’impresa individuale, agevolando così la transizione verso il lavoro indipendente.
La NASpI: requisiti, durata e importi
La NASpI spetta ai lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente l’occupazione, inclusi apprendisti, soci lavoratori di cooperative, personale artistico e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, con alcune eccezioni specifiche.
La durata della prestazione è pari a metà delle settimane contributive maturate nei quattro anni precedenti la disoccupazione, con periodi di contribuzione già utilizzati per precedenti indennità esclusi dal conteggio. Durante la fruizione della NASpI, i periodi coperti sono considerati contributi figurativi.
L’importo mensile è calcolato sulla base della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi quattro anni, con una soglia minima e massima stabilita annualmente dall’INPS. A partire dal sesto mese di fruizione, l’indennità si riduce mensilmente del 3%, con decorrenza posticipata all’ottavo mese per i beneficiari con almeno 55 anni.
