Esenzione IMU per immobili occupati: cosa dice la sentenza(www.greenstyle.it)
Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha sancito un importante principio in materia di IMU per gli immobili occupati abusivamente.
Questo cambiamento normativo rappresenta una svolta significativa per i proprietari che si sono trovati privati della disponibilità dei loro beni a causa di occupazioni illecite.
Secondo la storica sentenza della Corte Costituzionale n. 60/2024, è stato dichiarato incostituzionale l’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011 nella parte in cui imponeva il pagamento dell’IMU anche nei casi in cui la disponibilità dell’immobile fosse impedita da un’occupazione abusiva. I giudici hanno infatti stabilito che il semplice titolo formale di proprietà non può essere considerato come indice di capacità contributiva qualora il proprietario non possa effettivamente disporre del bene perché occupato illegalmente.
La decisione si fonda sul principio costituzionale che l’imposizione tributaria deve basarsi su una reale capacità contributiva e non su una condizione meramente formale. Di conseguenza, la proprietà di un immobile occupato senza diritto non può essere equiparata a una risorsa effettivamente disponibile per il contribuente.
Retroattività dell’esenzione IMU: il principio ex tunc
Un aspetto cruciale della sentenza riguarda la retroattività dell’esenzione. Quando una norma viene dichiarata incostituzionale, i suoi effetti giuridici decadono fin dall’origine (ex tunc), come se non fosse mai esistita. Questo significa che l’esenzione dall’IMU per gli immobili occupati abusivamente non si applica solo per il futuro, ma anche per gli anni passati.
La retroattività è quindi un elemento cardine che consente ai proprietari di immobili illecitamente occupati di richiedere il rimborso di quanto versato negli anni precedenti, a condizione che abbiano denunciato tempestivamente l’occupazione alle autorità competenti.

La pronuncia trae origine da un ricorso presentato da una contribuente che, per anni, si era vista negare l’uso del proprio terreno occupato da due soggetti abusivi. Nonostante l’azione di rivendica che le ha permesso di recuperare solo una parte della disponibilità del bene, il Comune continuava a richiedere il pagamento dell’IMU, ignorando la concreta impossibilità di utilizzo del terreno.
La Cassazione ha chiarito che ai fini dell’imposizione fiscale rileva la concreta possibilità di godimento dell’immobile, non solo la titolarità formale. Se il bene è inutilizzabile a causa di un’occupazione illecita e il proprietario ha attivato la tutela giudiziaria, il presupposto per l’applicazione dell’IMU viene meno.
Questa interpretazione rappresenta un importante punto di riferimento per tutti i proprietari che si trovano nella stessa situazione. Infatti, anche se la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, il principio è ormai chiaro: chi denuncia un’occupazione abusiva e perde la possibilità di utilizzare il proprio immobile ha diritto all’esenzione dall’IMU anche retroattivamente.
Come tutelarsi e ottenere il rimborso
I contribuenti danneggiati da occupazioni abusive possono ora avvalersi delle tutele previste dall’ordinamento tributario per ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di IMU. Per far valere questo diritto è fondamentale aver sporto regolare denuncia alle autorità competenti e aver attivato tempestivamente le procedure giudiziarie per il recupero della disponibilità del bene.
Le controversie in materia tributaria, comprese quelle relative all’IMU sugli immobili occupati, sono di competenza delle Corti di Giustizia Tributaria. Questi organi giurisdizionali, suddivisi in primo e secondo grado, sono chiamati a pronunciarsi sui ricorsi presentati dai contribuenti contro le pretese fiscali degli enti impositori.
Le Corti di Giustizia Tributaria svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto dei diritti tributari dei cittadini, occupandosi di controversie riguardanti tributi, catasto, sovrimposte, addizionali e sanzioni amministrative. Nel caso specifico dell’IMU, il ricorso può essere presentato sia in primo grado che, in caso di impugnazione, in secondo grado presso le corti competenti per territorio.
