La Tari e il giardino: normativa e applicazioni pratiche (www.greenstyle.it)
La tassa sui rifiuti (TARI) continua a rappresentare un tema di grande interesse e talvolta di controversia tra i cittadini.
Nel corso degli anni, e con le normative aggiornate, è importante chiarire quando e perché la Tari può essere dovuta anche per le aree esterne pertinenziali, evitando così spiacevoli sorprese in bolletta.
La TARI, istituita su scala nazionale con la legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), è una tassazione che copre i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Ogni Comune, tra cui Roma Capitale, applica questa tassa in base a criteri precisi, considerando i locali e le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Ma la questione chiave per molti è se la tassa debba essere pagata anche sul giardino di casa. In linea generale, la normativa prevede che la TARI sia dovuta per tutte le superfici che, anche potenzialmente, possono generare rifiuti. Tuttavia, la distinzione cruciale è tra aree operative e non operative: solo le prime, ovvero quelle che producono rifiuti aggiuntivi rispetto all’immobile principale, sono soggette a tassazione.
Le aree pertinenziali come giardini, terrazzi o cortili, se utilizzate esclusivamente per scopi ornamentali o di relax, senza attività che generano rifiuti ulteriori, sono considerate pertinenze non operative e quindi escluse dal calcolo della tassa. Un giardino domestico utilizzato per prendere il sole o far giocare i bambini rientra in questa categoria, e pertanto non dovrebbe far aumentare la superficie imponibile della Tari.
Quando il giardino diventa “operativo” e si paga la Tari
Il problema nasce quando il giardino è utilizzato per attività che producono rifiuti aggiuntivi o è destinato a usi commerciali o di servizio. Ad esempio, un giardino adibito a spazio esterno di un ristorante, con tavoli e sedie per i clienti, è considerato una pertinenza operativa perché genera rifiuti supplementari e quindi rientra nel calcolo della Tari.
Lo stesso vale per qualsiasi altra attività che implichi la produzione di rifiuti urbani aggiuntivi, come un giardino utilizzato per eventi, mercatini o attività artigianali. In questi casi, la superficie del giardino viene aggiunta alla superficie tassabile dell’immobile e il contribuente è tenuto a versare la tassa anche per quell’area.
È importante sottolineare che non basta che il giardino sia considerato pertinenza per essere esente: la sua effettiva funzionalità e uso sono determinanti. L’Amministrazione comunale, in fase di accertamento, valuta la destinazione effettiva dell’area e può richiedere la dichiarazione da parte del contribuente per l’adeguata quantificazione della tassa.

Roma Capitale è titolare della gestione della Tari nel suo territorio e, dal 2014, ha affidato la gestione operativa ad AMA SpA, società incaricata del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. I cittadini devono presentare apposita dichiarazione entro 90 giorni dall’acquisizione o variazione del possesso o uso di locali e aree soggette alla tassa.
Le dichiarazioni possono essere inviate comodamente online tramite il portale AMA, che consente anche di monitorare la propria posizione tributaria. La tassa è composta da una quota fissa, relativa agli investimenti e ammortamenti per il servizio, e da una quota variabile, legata alla quantità di rifiuti prodotta e ai costi di gestione.
Dal 2024, a Roma si aggiungono alla Tari due componenti perequative: UR1 (0,10 euro per utenza/anno) e UR2 (1,50 euro per utenza/anno), destinate rispettivamente a coprire i costi della gestione di rifiuti accidentalmente raccolti e a sostenere agevolazioni per eventi eccezionali. Inoltre, rimane applicabile l’addizionale TEFA del 5% del tributo.
