Pensionamento a 64 anni: la proposta sul TFR (www.greenstyle.it)
Grandi novità per le pensioni di invalidità, vecchiaia e reversibilità, che hanno accettato le nuove regole comunitarie.
In un contesto economico caratterizzato da crisi e inflazione, l’Unione Europea e il governo italiano stanno lavorando a nuove normative e incentivi per sostenere i cittadini pensionati e invalidi.
Il recente Documento di Economia e Finanza (DEF) 2023, presentato dal governo italiano, anticipa le linee guida della Manovra Finanziaria 2024 e fissa le basi per l’introduzione di misure che interesseranno in modo particolare le pensioni di invalidità, vecchiaia e reversibilità. L’Unione Europea ha infatti concesso all’Italia un aumento dello scostamento di bilancio, cioè una maggiore flessibilità finanziaria, per permettere al governo di destinare fondi aggiuntivi al sistema pensionistico. Questo intervento punta a incrementare gli importi pensionistici e a stimolare così i consumi, favorendo una ripresa economica più robusta.
Tuttavia, l’UE non sostiene un abbassamento generalizzato dell’età pensionabile: le uniche possibilità di uscita anticipata dal lavoro continueranno a prevedere penalizzazioni economiche per chi sceglierà questa opzione. Tra le misure già adottate, si segnalano la proroga del contratto di espansione, che consente uscite anticipate fino a cinque anni, e il Decreto invalidità, che mira a migliorare le condizioni di vita di disabili e invalidi. Inoltre, la riforma fiscale in corso prevede una revisione delle aliquote Irpef, con riflessi anche sulle pensioni.
Pensioni statali e diritti acquisiti in più paesi UE: le regole per chi ha lavorato all’estero
Un aspetto fondamentale che interessa molti pensionati italiani riguarda coloro che hanno maturato diritti pensionistici in più paesi dell’Unione Europea. Il coordinamento europeo prevede che la domanda di pensione vada presentata all’ente pensionistico del paese di residenza o dell’ultimo paese di lavoro. Nel caso in cui il richiedente non abbia mai lavorato nel paese in cui risiede, quest’ultimo trasmetterà la richiesta all’ente del paese in cui ha lavorato.
Gli enti pensionistici nazionali sono tenuti a considerare tutti i periodi contributivi accumulati nei diversi Stati membri, applicando il principio del cumulo dei periodi di contribuzione. Ciò consente di valutare il diritto alla pensione anche se i requisiti minimi contributivi non sono stati raggiunti in un singolo paese. Per esempio, un lavoratore che abbia lavorato in Germania per quattro anni e in Portogallo per trentadue anni potrà vedersi riconosciuta la pensione tedesca nonostante in Germania il requisito minimo sia di cinque anni, grazie al conteggio complessivo.
Il calcolo della pensione avviene poi sulla base della quota teorica, cioè l’importo che si percepirebbe avendo versato tutti i contributi nel paese di riferimento, proporzionata ai periodi effettivi di lavoro in quel paese (prestazione pro-rata). Il pensionato riceverà quindi la somma delle quote provenienti dai diversi Stati, ognuna calcolata secondo queste modalità. Lo stesso sistema si applica anche alle pensioni di invalidità e di reversibilità, anche se in questi casi possono esserci differenze significative nei criteri di riconoscimento e nelle modalità di accertamento dell’invalidità.

Per i pensionati italiani che risiedono all’estero, la normativa fiscale è un ulteriore elemento da considerare attentamente. Le pensioni erogate da enti italiani a residenti in altri Stati sono generalmente soggette a tassazione in Italia, incluse le addizionali regionali e comunali Irpef, salvo diverse disposizioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con numerosi paesi.
Queste Convenzioni possono prevedere regimi diversi, come la tassazione esclusiva nel paese di residenza, la tassazione esclusiva nel paese di erogazione del reddito o la tassazione concorrente con riconoscimento di credito d’imposta. Ad esempio, la Convenzione tra Italia e Francia prevede per le pensioni private una tassazione concorrente, con applicazione della ritenuta da parte dell’INPS e successivo credito d’imposta in Francia.
Il pensionato residente all’estero può richiedere l’applicazione della Convenzione fiscale pertinente all’INPS, presentando la documentazione che attesta la residenza fiscale estera. In caso di dubbi o incertezze, l’ente previdenziale applicherà la tassazione italiana, con possibilità di successivo rimborso su richiesta.
