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Accatastamento impianti fotovoltaici: nuove direttive Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che anche i moduli fotovoltaici vanno esclusi dalla stima della rendita catastale.

Accatastamento impianti fotovoltaici: nuove direttive Agenzia Entrate

Fonte immagine: assente

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare che chiarisce le modalità di accatastamento degli impianti fotovoltaici e fornisce direttive sulla rideterminazione della rendita catastale. Il documento fa riferimento alle nuove norme per l’accatastamento degli immobili a destinazione speciale e particolare introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

Il decreto esclude gli impianti e i macchinari funzionali a uno specifico processo produttivo dalla stima della rendita catastale degli immobili censibili nelle categorie D ed E. L’interpretazione delle nuove norme prevedeva l’accatastamento autonomo degli impianti fotovoltaici. Restavano invece esclusi dall’accatastamento gli inverter e gli altri elementi strettamente funzionali al processo produttivo.

La circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche i pannelli fotovoltaici rientrano nelle componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo e vanno dunque esclusi dalla stima, fatta eccezione per quelli integrati architettonicamente. I legali Marcello Astolfi e Gianluca Fedeli in un’analisi pubblicata sul portale specializzato QualEnergia fanno notare che la rideterminazione della rendita catastale potrebbe abbassare i costi di IMU e TASI di un impianto a terra da 1 MW da 20.500 euro a 3.400 euro all’anno.

Gli esperti sottolineano la portata enorme del provvedimento: le nuove norme sulla revisione della rendita catastale contenute nella Legge di Stabilità sono valide non soltanto per gli impianti fotovoltaici, ma per tutti gli impianti alimentati da energie rinnovabili. Le misure si applicano a tutti gli immobili accatastati nelle categorie D ed E.

Astolfi e Fedeli consigliano di effettuare con scrupolo la rideterminazione della rendita catastale, poiché il nuovo valore comunicato dal contribuente sarà oggetto di accurate verifiche da parte dell’Agenzia dell’Entrate. In caso di stime errate l’ente tributario potrà rettificare il valore.

In caso di apertura di un contenzioso l’Agenzia delle Entrate continuerà a fare riferimento ai dati catastali vigenti per determinare il valore delle imposte IMU e TASI fino all’emissione della sentenza. I legali ricordano infine che la rideterminazione della rendita catastale è valida solo se è stata presentata dopo il 1° gennaio 2016, data in cui è entrata in vigore la nuova Legge di Stabilità.

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