Greenstyle Sostenibilità Energia Installatori rinnovabili: proroga ad agosto 2014 per l’attestato

Installatori rinnovabili: proroga ad agosto 2014 per l’attestato

Gli installatori di impianti rinnovabili potranno far valere la loro esperienza lavorativa, inoltre slitta ad agosto 2014 il conseguimento dell'attestato.

Installatori rinnovabili: proroga ad agosto 2014 per l’attestato

Chi ha lavorato come installatore di impianti rinnovabili, per almeno tre anni in una ditta autorizzata, potrà continuare a farlo, previa frequentazione di un corso di formazione da effettuare entro l’agosto del 2014. Sono queste le novità salienti contenute nella bozza di decreto legge che il governo dovrà emanare per recepire la Direttiva UE 2010/31 del 10 maggio 2010 sulle prestazioni energetiche nell’edilizia.  Le norme introdotte dal decreto legislativo 28/2011, il cosiddetto Decreto Rinnovabili, infatti, avevano fissato dei requisiti che tagliavano fuori chi lavora da tempo come installatore, richiedendo una formazione precisa.

Il Decreto Rinnovabili (Decreto Legislativo 03/03/2011 n. 28) prevedeva che l’installatore di “caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore” avesse almeno uno fra tre requisiti:

  • diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
  • diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
  • titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

Questi requisiti già contenuti nel DM 37/2008, sono stati estesi dal Decreto Rinnovabili anche al settore energia, che ha inoltre stabilito che la formazione professionale richiesta dev’essere fornita da un ente quale Regione o Provincia, tramite l’attivazione di un corso istituzionale entro la fine del 2012.

Il nuovo schema di decreto recepisce quindi una richiesta fatta dagli addetti ai lavori, fissando un ulteriore criterio che fa riferimento al lavoro presso le aziende. La lettera d del testo normativo, infatti, stabilisce che a svolgere le attività di installazione e manutenzione straordinaria saranno anche i soggetti che hanno già lavorato, per almeno 3 anni, presso un’impresa abilitata. Ecco il testo:

prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.

Coloro che hanno svolto l’attività per il periodo indicato dovranno però frequentare un corso di formazione professionale, conseguendo la qualifica ufficiale di installatori, entro il 1 agosto del 2014, iscrivendosi a uno dei corsi che Regioni e Provincie hanno l’obbligo di attivare entro il 31 ottobre prossimo. La scadenza era prevista in precedenza per agosto 2013, dunque per gli installatori ci sarà un anno in più di tempo per adeguarsi e ottenere l’attestato che ne consenta l’attività.

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