Greenstyle Sostenibilità Energia Fotovoltaico e detrazione 50%: nuova conferma, ma nuovi dubbi

Fotovoltaico e detrazione 50%: nuova conferma, ma nuovi dubbi

L'Agenzia delle Entrate conferma che il fotovoltaico può usufruire delle detrazioni IRPEF al 50%, ma resta la confusione su quelle al 55%.

Fotovoltaico e detrazione 50%: nuova conferma, ma nuovi dubbi

Continuano ad arrivare, da parte dell’Agenzia delle Entrate, conferme sulla possibilità di usufruire delle detrazioni del 36-50% dell’IRPEF anche per l’acquisto e l’installazione dei pannelli fotovoltaici purché si rinunci agli incentivi del Quinto Conto Energia. Ieri è arrivata l’ennesima, e non sarà l’ultima: nei mesi scorsi numerose associazioni, aziende o singoli privati hanno chiesto il parere dell’Agenzia che, ora, sta rispondendo a tutte le richieste. Tra gli interventi agevolabili, in particolare, la lett. h) comprende quelli:

Relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

>>Leggi le dichiarazioni del ministro Passera sulla stabilizzazione della detrazione al 55%

Sorge, però, un dubbio: il fotovoltaico serve al risparmio energetico o alla produzione di energia? Domanda non da poco, visto che per il risparmio energetico ci sono le detrazioni del 55%, almeno fino a giungo, mentre il fotovoltaico è considerato una normale ristrutturazione edilizia. Quest’ultimo pronunciamento dell’Agenzia aggiunge confusione alla questione:

Viste le perplessità evidenziate nell’istanza circa la riconducibilità alla lett. h) dell’installazione di impianti fotovoltaici, in quanto finalizzati alla produzione di energia e non al conseguimento di risparmi energetici, è stato acquisito l’avviso del Ministero delle sviluppo economico. Il Ministero competente, per qualificare la nozione di risparmio energetico, ha richiamato, per il profilo normativo, il d.lgs. n. 192 del 2005 e la direttiva n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, con il regolamento delegato n. 244 del 2012 e i relativi orientamenti della Commissione europea (2012/C 115/01).

Le disposizioni comunitarie, in sintesi, stabiliscono che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq all’anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell’edificio. In base a tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile.

Quindi il fotovoltaico è utile al risparmio energetico, ma l’Agenzia in questo pronunciamento ufficiale non parla mai delle detrazioni al 55%, solo di quelle generiche al 50%. A gennaio 2013, in un’altra risposta a un’interrogazione, la stessa Agenzia diceva espressamente che solo il solare termico era da considerare utile al risparmio energetico.

>>Leggi il pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate sul solare termico

La questione non è solo formale, ma sostanziale: a giugno le detrazioni generiche per l’edilizia scenderanno dal 50% al 36%, ma molti dei partiti politici presenti oggi in Parlamento si dichiarano favorevoli alla proroga almeno delle detrazioni per il risparmio energetico, cioè quelle al 55%. Come al solito, in Italia, quando si parla di tasse i dubbi non mancano mai.

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