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Detrazione 65% efficienza: cosa cambia

Il Consiglio dei ministri ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici: ecco cosa c'è da sapere.

Detrazione 65% efficienza: cosa cambia

Il Consiglio dei ministri ha prorogato la detrazione fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, la cui scadenza era prevista inizialmente per il 30 giugno, innalzando l’aliquota dall’attuale 55% al 65%. Vediamo in dettaglio cosa cambia e cosa c’è da sapere per usufruire dell’agevolazione.

Le scadenze

Il nuovo ecobonus sarà in vigore dal 1 luglio al 31 dicembre 2013 per gli interventi di riqualificazione effettuati da privati. La scadenza è fissata invece al 30 giugno 2014 per i lavori di ristrutturazione attuati da condomini e che riguardino almeno il 25% della superficie dell’involucro. Secondo uno studio Cna-Cresme, il decreto che introduce le proroghe potrebbe determinare un aumento del 4,3% delle richieste di detrazione.

L’aliquota

Il decreto prevede una detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al 65% degli importi a carico del contribuente (inizialmente era circolata la voce di un possibile aumento fino al 75%). Contrariamente a quanto richiesto da diverse associazioni di settore, che speravano di vedere dimezzati i tempi di recupero del bonus, il credito potrà essere riscattato dai contribuenti in 10 quote annuali di pari importo, esattamente come accade adesso con il 55%.

Gli interventi incentivati

Queste sono le misure di efficientamento interessate dalla nuova versione dell’ecobonus:

  • Solare termico (in alternativa alla detrazione del 65%, il solare termico può usufruire degli incentivi del Conto Energia Termico);
  • Impianti di climatizzazione alimentati da caldaie a condensazione;
  • Interventi di isolamento termico di muri esterni e sottotetti;
  • Riqualificazione energetica generale degli immobili;
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici (in questo caso il bonus resta in vigore fino al 30 giugno 2014).

Gli interventi esclusi

La proroga dell’agevolazione non vale per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, nonché per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

La scelta del Consiglio dei ministri, infatti, è stata quella di concentrare la misura sugli interventi strutturali a carico dell’involucro edilizio, giudicati più “idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia”. La decisione di escludere le pompe di calore ha già determinato la reazione delle associazioni di settore, convinte che il Conto Energia Termico non sia sufficiente come mezzo di incentivazione di questa tecnologie.

I limiti di detrazione

Se l’aliquota cresce, diminuiscono invece i tetti di spesa detraibile fissati per ciascun tipo di intervento. Nel dettaglio, i limiti diventano:

  • 92.307,69 per il solare termico;
  • 46.153,84 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione;
  • 92.307,69 per le strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), quelle orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre comprensive di infissi;
  • 153.846,15 euro per la riqualificazione energetica generale degli edifici.

La copertura economica

L’ecobonus costerà allo Stato 200 milioni l’anno per i prossimi 10 anni. Le somme necessarie a finanziarlo saranno in parte recuperate dall’aumento dell’Iva e in parte – per quanto riguarda gli interventi realizzati dai condomini – dal Fondo Rotativo per Kyoto.

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